Vale come remissione della querela la mancata partecipazione all’udienza espressamente fissata per valutare la persistenza della volontà di procedere del querelante. È questo l’indirizzo giurisprudenziale cui mostra di aderire la quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza 20018/08. In particolare, la S.C. ha affermato che nel caso in esame non si è di fronte ad una mera omissione ma ad una condotta che si colloca entro una definitiva sequenza procedimentale e che manifesta in modo predefinito ed esplicito l’intento dell’interessato. L’adozione di tale procedura, conclude la Cassazione, corrisponde ad esigenze di razionalità ed economia processuale e non sembra avere ostacoli di tipo normativo alla sua utilizzazione. Ciò che è decisivo però è che la volontà sia manifestata in modo che non lasci spazio a dubbi. A tal fine occorre solo che l’avvertimento espresso dal giudice nell’atto di citazione sia formulato con la massima chiarezza.
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